Il 13 Novembre 2020 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento Delegato (UE) 2020/1677, che modifica l’allegato VIII del Regolamento (CE) n.1272/2008, e il Regolamento Delegato (UE) 2020/1676, che aggiunge il paragrafo 8 all’art. 25 del CLP, per adeguarlo alle novità dell’Allegato VIII.

Perché è stato pubblicato il secondo emendamento dell’Allegato VIII del CLP

Le modifiche apportate dal secondo emendamento dell’Allegato VIII del CLP sono state necessarie a causa di alcune preoccupazioni derivanti da diversi settori dell’industria sulla applicazione pratica della notifica al portale Europeo dei Centri Antiveleni. Tale notifica è obbligatoria dal prossimo 1° Gennaio 2021 per le miscele classificate immesse sul mercato e destinate ad uso dei consumatori e ad uso professionale.

Tra le maggiori preoccupazioni espresse dall’industria c’era la difficoltà di conoscere l’esatta composizione di una miscela immessa sul mercato nei casi in cui:

  • sono utilizzate materie prime aventi una composizione altamente variabile o sconosciuta
  • sono utilizzati insieme, nella stessa linea di produzione, componenti molto simili dal punto di vista tossicologico e forniti da diversi fornitori
  • sono interessate catene di approvvigionamento complesse

Un altro punto riguarda le pitture personalizzate, ovvero pitture formulate in quantità limitate per i consumatori o utilizzatori professionali presso i punti vendita e con un numero pressoché illimitato di composizioni diverse per cui è impossibile conoscere in anticipo quali saranno immesse sul mercato.

Cosa cambia il secondo emendamento dell’ALLEGATO VIII DEL CLP

Introduzione del concetto di “Gruppo di componenti intercambiabili” (ICG, Interchangable Component Group)

Si tratta della possibilità di raggruppare i componenti di una miscela all’interno di un gruppo di componenti interscambiabili soltanto se hanno la stessa classificazione (pericoli fisici e per la salute umana), la stessa funzione tecnica e le stesse proprietà tossicologiche.

Pitture personalizzate

Le vernici personalizzate sono esenti dagli obblighi di notifica di cui all’allegato VIII e dall’obbligo di creare un identificatore unico di formula (UFI). In questo caso, per consentire ai centri antiveleni di formulare una risposta adeguata alle emergenze sanitarie, le singole miscele contenute nelle vernici personalizzate devono comunque rimanere soggette a tutti i requisiti stabiliti in tale allegato. Di conseguenza, l’UFI di tutte le singole miscele in esso contenute deve essere indicato sull’etichetta della vernice personalizzata, unitamente alla concentrazione specifica di ciascuna miscela con UFI presente in concentrazione superiore al 5%.

Trasmissione delle informazioni relative a miscele standardizzate

Possibilità di effettuare la trasmissione delle informazioni relative a determinate miscele standardizzate nell’ambito dei settori del gesso, del calcestruzzo preconfezionato e del cemento mediante riferimento a una composizione standard se la composizione completa non è disponibile.

Quando entra in vigore l’emendamento del 13 Novembre 2020 relativo alle modifiche all’allegato VIII del regolamento CLP

Considerato l’avvicinarsi della data di messa in conformità delle miscele per l’uso professionale e da parte dei consumatori (1° Gennaio 2021), entrambi i regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla GUCE (14 Novembre 2020).

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