È stata pubblicata nei giorni scorsi sul portale del Ministero della Salute la Nota del 5 Aprile 2022 che aggiorna la procedura nazionale per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in accordo all’Articolo 53 del Regolamento CE 1107/2009.

L’Articolo del Regolamento prevede che uno Stato Membro possa autorizzare l’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario, per un periodo massimo di 120 giorni e per un uso limitato e controllato, quando tale misura si rende necessaria per contenere un grave pericolo (parassita o malattia della pianta) che non può essere controllato con i mezzi di difesa già disponibili sul mercato.

Si tratta di uno strumento normativo considerato indispensabile e ampiamente sfruttato sin dagli esordi del Regolamento.

Nel corso degli anni, a causa dei vuoti nella difesa fitosanitaria originati dalla progressiva esclusione dal mercato di tanti principi attivi senza il bilanciamento dell’approvazione di sostituti, si è registrato un crescente ricorso alle possibilità contemplate dall’Articolo 53, che – sebbene utile – rappresenta comunque un onere ambientale notevole.

La Commissione è dunque intervenuta a fornire linee guida agli Stati Membri per razionalizzare le procedure ed evitare un esubero nel numero di richieste, con l’obiettivo di armonizzare l’applicazione dell’Articolo sul territorio europeo.

In ottemperanza alle indicazioni della Commissione, la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute ha aggiornato la propria procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione in deroga ex Art.53.

COSA CAMBIA

In un’ottica di trasparenza e più efficiente condivisione dei dati disponibili, prima di essere formalmente indirizzate al Ministero della Salute, le istanze dovranno essere inserite sul sistema PPAMS della Commissione, sistema informatizzato comunitario di gestione delle istanze.

L’Autorità italiana si impegna a prevedere, in caso di valutazione dell’istanza con esito positivo, una autorizzazione che si temporalmente adeguata alla previsione di trattamento con il prodotto.

La nuova procedura ribadisce a più riprese il forte limite per l’impiego di sostanze candidate alla sostituzione e specifica che le richieste di autorizzazione di emergenza di prodotti contenenti sostanze attive non approvate “deve rappresentare l’ultima risorsa, solo quando non esistono altre possibilità”.

Documenti ministeriali al link:
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5877

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