Come ormai noto il Regno Unito ha lasciato l’UE e il periodo di transizione termina alla fine dell’anno. I regolamenti cosiddetti UK-REACH e UK-CLP entreranno in vigore il 1 gennaio 2021: a partire da tale data sarà necessario avere conformità a UK-REACH per poter continuare a commercializzare i prodotti in UK

L’autorità competente per UK-REACH è Health and Safety Executive (HSE), equivalente all’ECHA Europea. In linea generale l’UK-REACH sarà molto simile all’EU-REACH: le registrazioni saranno divise in fasce di tonnellaggio come nell’EU-REACH (registrazione a partire da 1 tonnellata/anno prodotta/importata) e i relativi dati da fornire per la registrazione saranno gli stessi o molto simili, come anche i principi di base (una sostanza/una registrazione, no data/no market) e esecuzione di test in vivo su animali come ultima possibilità. Inoltre, esisteranno sempre le figure del “Lead Registrant” e del “Co-Registrant”. Come per l’EU-REACH prima di poter registrare una nuova sostanza si dovrà inviare un’“Inquiry” all’HSE. Il “Chemical Safety Report” dovrà essere fornito per registrazioni nella fascia di tonnellaggio ≥ 10 tonnellate/anno (t/a) e se la sostanza è classificata dovranno essere forniti anche gli scenari d’esposizione.

A seconda del ruolo che l’azienda copre nel EU-REACH e nel UK-REACH, si possono identificare vari scenari, uno dei più comuni è quello di un produttore con sede in EU/EEA di una sostanza prodotta in EU/EEA e già registrata in EU-REACH, commercializzata sia in EU che in UK. Questa azienda fino ad oggi assolveva tutti i suoi adempimenti, con la registrazione EU-REACH, che continua ad essere valida per il mercato europeo. Dal 1 Gennaio 2021, l’utilizzatore a valle con sede in UK diventa importatore e, quindi, deve assicurarsi che la sostanza sia coperta da registrazione UK-REACH. L’utilizzatore a valle con sede in UK deve inviare all’HSE una “Downstream User Import Notification” (DUIN) entro il 27 Ottobre 2021 per comunicare la propria intenzione a continuare ad importare la sostanza.

In alternativa, l’utilizzatore a valle con sede in UK può incoraggiare il suo fornitore con sede in EU/EEA a nominare un rappresentante unico, chiamato OR (Only Representative), per registrare la sostanza in UK per conto del fornitore.

Una volta nominato l’OR, il fornitore con sede in EU/EEA deve inviare una lettera a tutti i clienti UK per avvisarli che registrerà la sostanza tramite OR e che, quindi, non dovranno essere loro ad ottemperare agli obblighi dettati dall’UK-REACH per la registrazione della sostanza.

Dopo aver inviato la notifica DUIN l’importatore dovrà registrare la sostanza all’HSE entro 2, 4 o 6 anni a partire dal 28 Ottobre 2021 a seconda del tonnellaggio.

Tonnellaggio in UKEccezione a seconda delle proprietà tossicheScadenza per Registrazione
≥ 1000 t/aSostanze CMR (cancerogene, mutageniche e tossiche per la riproduzione) ≥ 1 t/a27-ott-23
Sostanze tossiche per l’ambiente acquatico (very toxic, acute or chronic) ≥ 100 t/a
Sostanze in“Candidate List” (in data 31 Dicembre 2020)
≥ 100 t/aSostanze in“Candidate List” (in data 27 Ottobre 2023)27-ott-25
≥ 1 t/a/27-ott-27

È importante sottolineare che quanto riportato sopra si applica nel caso in cui la sostanza di interesse sia stata già registrata in EU-REACH. Prima di immettere nel mercato UK una nuova sostanza prodotta/importata con tonnellaggio ≥ 1 t/a non già registrata in EU-REACH, questa deve essere registrata in UK-REACH.

Alla fine del “Transition Period”, grazie al “Northern Ireland Protocol”, l’Irlanda del Nord continuerà a seguire l’EU-REACH perciò con il termine “UK” non si considera l’Irlanda del Nord.

Come per l’EU-REACH, anche in UK-REACH gli intermedi isolati ≥ 1 t/a devono essere registrati ed anche in questo caso esiste la distinzione tra:

–  intermedi isolati in sito, per i quali le Stictly Controlled Consitions (SCC) devono essere applicate

– intermedi isolati transportati, per i quali le SCC devono essere applicate lungo tutta la catena di approvvigionamento.

 Anche nell’UK-REACH, come per l’EU-REACH, le sostanze prodotte o importate a scopi di ricerca e sviluppo PPORD sono esenti da registrazione UK-REACH se le attività di ricerca e sviluppo si svolgono in Inghilterra, Scozia e Galles. Se esportate in UK sostanze con esenzione per PPORD in EU-REACH è necessario assicurarsi che l’importatore fornisca all’HSE informazioni riguardanti l’esenzione per PPORD.

 UK-CLP

UK avrà il proprio regolamento CLP che sarà molto simile all’EU-CLP, con i vari obblighi per i produttori, importatori, utilizzatori a valle e distributori per quel che riguarda la classificazione, etichettatura ed il confezionamento di sostanze chimiche e di miscele. Anche l’UK, come l’EU, adotterà UN GHS (United Nations Glabally Harmonized System). Come per EU-CLP, le notifiche UK-CLP dovranno essere inviate all’HSE.

Altri regolamenti normativi

A partire del 01.01.2021 verranno messi in atto quadri normativi in UK anche per quel che riguarda il regolamento biocidi e PIC. Registrazioni di sostanze attive e prodotti biocidi dovranno essere inviati all’HSE. Sostanze che ricadono nel PIC dovranno essere notificate all’HSE se esportate dalla Gran Bretagna; sostanze da esportare in Gran Bretagna dovranno essere notificate all’ECHA prima dell’esportazione in conformità al Regolamento EU PIC (UE n. 649/2012).

Ulteriori informazioni sono disponibili qui:

https://www.hse.gov.uk/brexit/reach-guidance.htm

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