Il Ministero della salute e l’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli (ADM) hanno annunciato, tramite comunicato stampa, che, a partire dal 4 Ottobre scorso, e per un periodo di 24 mesi, saranno rafforzate le attività di controllo in frontiera, relativamente alla conformità dei prodotti chimici ai Regolamenti REACH e CLP.
I controlli riguarderanno gli obblighi di registrazione, autorizzazione e restrizione, in ambito REACH, e di etichettatura/imballaggio nel contesto CLP, in coerenza con la Scheda Dati di Sicurezza del prodotto.

Le attività verteranno, nello specifico, su:

  • Controllo REACH delle sostanze rientranti nel campo di applicazione del Regolamento, importate in quanto tali o contenute in miscela ≥ 1 t/y, anche laddove la spedizione sia avvenuta in cisterna, in prossimità di siti industriali;
  • Controllo REACH delle sostanze in  quanto  tali,  relative  all’allegato XIV del Regolamento, indipendentemente dal quantitativo importato, anche laddove la spedizione sia avvenuta in cisterna in prossimità dei siti industriali. L’attività sarà svolta prestando attenzione agli specifici codici riportati nella casella 44 della dichiarazione doganale;
  • Controllo rafforzato di tipo analitico riguardante i seguenti prodotti:
  1. Bigiotteria (cadmio, nichel e piombo)
  2. Thermos, copriasse da stiro, reticella spargifiamma (amianto)
  3. Tessile e borse in pelle/cuoio (coloranti azoici e ammine aromatiche)
  4. Calzature in pelle/cuoio (cromo)
  5. Cemento (cromo)
  6. Deodoranti per ambienti, tavolette per WC (1,4-diclorobenzene)
  7. Pneumatici rigenerati (IPA)
  8. Leghe per brasature (cadmio)
  9. Prodotti con  materiale  plastico  in  PVC  –  manubri  bicicletta,  guanti  da  sport,  sandali  da  scoglio, auricolari, frequenzimetri da polso – (ftalati)
  • Controllo CLP, relativo alle informazioni di cui all’etichettatura e all’imballaggio dei seguenti prodotti:
  1. Vernici e vernici spray
  2. Diluenti per vernici
  3. Detergenti (detersivi)
  4. Disgorganti
  5. Colle e adesivi
  6. Bianchetti
  7. Prodotti per l’automobile (liquidi antigelo, olii per compressori e turbine, detergenti per auto).

Per maggiori informazioni, il testo completo della comunicazione del Ministero della Salute si può trovare a questo link.

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