In ottemperanza al Regolamento 528/2012 l’autorizzazione all’immissione in commercio di un biocida viene rilasciata solo se la/le sostanza/e attiva/e contenuta/e in esso sono stata/e approvata/e per relativo tipo di prodotto (PT) di interesse.

I prodotti biocidi sono stati suddivisi in quattro differenti gruppi per un totale di 22 tipologie di prodotti (PT) con una specifica destinazione d’uso.

  • Gruppo 1: Disinfettanti
    • PT1 – Igiene umana
    • PT2 – Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali
    • PT3 – Igiene veterinaria
    • PT4 – Igiene veterinaria
    • PT5 – Acqua potabile
  • Gruppo 2: Preservanti
    • PT6 – Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
    • PT7 – Preservanti per pellicole
    • PT8 – Preservanti del legno
    • PT9 – Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati
    • PT10 – Preservanti per i materiali da costruzione
    • PT11 – Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
    • PT12 – Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)
    • PT13 – Preservanti per i fluidi utilizzati nella lavorazione o il taglio
  • Gruppo 3: Controllo degli animali nocivi
    • PT14 – Rodenticidi
    • PT15 – Avicidi
    • PT16 – Molluschicidi, vermicidi e prodotti destinati al controllo degli altri invertebrati
    • PT17 – Pescicidi
    • PT18 – Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
    • PT19 – Repellenti e attrattivi
    • PT20 – Controllo di altri vertebrati
  • Gruppo 4: Altri biocidi
    • PT21 – Prodotti antincrostazione
    • PT22 – Fluidi usati nell’imbalsamazione e nella tassidermia

Partendo dal presupposto che per poter essere immesso in commercio un prodotto biocida deve essere autorizzato, esistono diversi processi di autorizzazione in funzione delle caratteristiche del prodotto e del numero di Paesi in cui lo si vuole vendere. TEAM mastery può guidare i propri clienti attraverso tutti questi processi.

AUTORIZZAZIONE NAZIONALE

Quest’autorizzazione è finalizzata alla vendita del prodotto biocida /famiglia di prodotti biocidi   in un solo Paese e l’Autorità Competente dello Stato Membro valuta la richiesta e pronuncia il proprio verdetto entro 365 giorni.

L’autorizzazione può riguardare un singolo prodotto oppure un gruppo di prodotti simili, organizzati in conformità alle disposizioni contenute nella linea guida europea dedicata.

La validità massima concedibile dell’autorizzazione è di 10 anni.

RICONOSCIMENTO RECIPROCO

La pratica di riconoscimento reciproco è finalizzata a permettere l’autorizzazione e la commercializzazione del prodotto biocida/famiglia di prodotti biocidi in più Stati Membri.

Ne esistono due tipologie:

  • riconoscimento reciproco in sequenza: si applica ad autorizzazioni già concesse in uno Stato Membro e consente al titolare di estenderne la validità anche in altri Stati Membri. Richiede indicativamente 6 mesi dalla convalida della domanda
  • riconoscimento reciproco in parallelo: si applica ad autorizzazioni in corso di valutazione e consente al titolare di richiedere l’autorizzazione in più Stati Membri contemporaneamente, designandone uno detto “Stato Membro di riferimento”. Richiede indicativamente 6 mesi da sommare alle tempistiche di un’autorizzazione nazionale

AUTORIZZAZIONE DELL’UNIONE

Questa è finalizzata alla vendita del prodotto/famiglia di prodotti biocidi in tutt’Europa e permette di ottenerla tramite la presentazione di un’unica procedura.

Necessita ugualmente che venga designata un’Autorità Competente di uno Stato Membro che valuti la richiesta e si pronunci entro 365 giorni.

L’autorizzazione può essere concessa soltanto a biocidi con condizioni di uso simili in tutta l’Unione, a eccezione di quelli contenenti sostanze attive che soddisfano i criteri di esclusione e di quelli appartenenti ai PT 14, 15, 17, 20 e 21.

 

La validità massima concedibile dell’autorizzazione è di 10 anni.

AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA

Tale tipo di autorizzazione è finalizzata a incoraggiare l’uso di prodotti biocidi che siano meno dannosi per la salute umana e animale e l’ambiente.

I criteri che un prodotto/famiglia di prodotti deve rispettare sono:

  • tutti i principi attivi contenuti nel biocida figurano nell’allegato I del Regolamento biocidi e rispettano i limiti specificati
  • il biocida non contiene alcuna sostanza potenzialmente pericolosa
  • il biocida non contiene nanomateriali
  • il biocida è sufficientemente efficace
  • la gestione del biocida e della sua destinazione d’uso non necessita di dispositivi di protezione individuale

La richiesta necessita la designazione di un’Autorità Competente di uno Stato Membro che valuti la richiesta e si pronunci entro 90 giorni.

L’autorizzazione semplificata è valida in tutt’Europa e prevede che il prodotto/famiglia di prodotti possa essere reso disponibile sul mercato di ogni singolo Stato Membro tramite una semplice notifica da inviare 30 giorni prima dell’immissione in commercio fornendo l’etichetta tradotta nella lingua ufficiale di ciascuno Stato Membro.

La divisione Biocides mastery dal 2008 ad oggi ha maturato una notevole esperienza nelle differenti tipologie di autorizzazione sopra elencate offendo ai propri clienti un servizio di assistenza e supporto che li accompagni durante tutto il processo li aiuti a capire la complessità e l’importanza del Regolamento sui biocidi.

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