USI 2, 4, 5 E 1

La causa C-144/21, in base alla quale la Corte ha parzialmente annullato la decisione della Commissione C(2020)8797 – autorizzazione CTACSub – per gli usi 2, 4 e 5 e per l’uso 1 (per la preparazione di formulazioni per gli usi prima menzionati), implica che la Commissione dovrà emettere una nuova decisione da discutere con gli Stati Membri in seno al Comitato REACH entro il 20/04/2024.

Possibili conseguenze e situazioni derivate:

– Se la Commissione emetterà una nuova decisione entro il 20/04/2024, essa sarà conforme alle indicazioni della Corte (rifiuto dell’autorizzazione CTACSub) e le aziende dovranno smettere di utilizzare il Cromo(VI) al momento della pubblicazione.

– Se la Commissione non emette la nuova decisione entro il 20/04/2024:

  • Gli utilizzatori a valle interessati dalla decisione annullata beneficeranno del periodo di transizione (AfA CTACSub è stata presentata entro la latest application date) e potranno continuare a utilizzare il Cromo(VI).
  • Gli obblighi legati all’AfA del CTACSub (condizioni di monitoraggio, ecc.) non saranno più applicabili, ma è meglio continuare le campagne di monitoraggio come sempre fatto.

Questo periodo di transizione continuerà fino a quando la Commissione non sarà in grado di decidere.

– Gli utilizzatori a valle possono presentare una propria AfA, meglio se congiuntamente con altri utilizzatori.

– Le AfA presentate e in corso di presentazione vengono analizzate valutandone la possibilità di essere influenzate dalla sentenza della Corte, ossia se sono mancanti per gli stessi motivi. Tale applicazioni dovranno contenere e presentare:

  • un’analisi significativa delle alternative
  • giustificare la necessità delle funzionalità della sostanza di cui all’Allegato XIV
  • dati di esposizione rappresentativi basati su misurazioni adeguate

– Le autorizzazioni già concesse non saranno rivalutate sulla base della sentenza della Corte.

– Il rapporto di riesame inviato da CTACSub2, qualora la Commissione emettesse una nuova decisione rifiutando l’autorizzazione del CTACSub, diventa nullo. Il rapporto sarà trattato come una nuova AfA. Gli utilizzatori a valle devono interrompere l’uso in attesa di una decisione sulla domanda CTACSub2 che potrebbe arrivare nel 2026, dato che ECHA inizierà la valutazione del fascicolo a Febbraio 2024.

RESTRIZIONE

  • Il 27/09/2023 la Commissione ha inviato un mandato all’ECHA per valutare la restrizione delle sostanze a base di Cromo(VI).
  • Tempistica di implementazione: minimo 3 anni dal ricevimento del mandato.
  • Nel mandato la Commissione ha chiesto all’ECHA la restrizione di almeno due sostanze a base di Cr(VI): triossido di cromo e acido cromico.
  • La restrizione potrebbe essere applicata anche ad altre sostanze qualora l’ECHA lo ritenga necessario in termini di sostituzione con alternative più sicure.
  • La restrizione potrebbe comportare deroghe per le AfA già garantite in un numero di anni che potrebbe non riflettere gli anni concessi dal processo di autorizzazione.

La restrizione sarà applicata cancellando il Cromo(VI) dall’Allegato XIV e includendolo nell’Allegato XVII; i due processi devono essere simultanei. Mentre la restrizione viene valutata, il processo di autorizzazione rimane in vigore.

USO 3: La Commissione non ha ancora preso una decisione. Fino a quando la decisione non sarà presa, gli utilizzatori a valle potranno continuare a utilizzare Cromo(VI).

Cookies Policy
Gestione dei cookies
I cookie ci aiutano a ricordarti, personalizzare la tua esperienza, distribuire offerte commerciali personalizzate e mostrarti più cose che pensiamo ti piaceranno. Per ulteriori informazioni sui cookie, visitare la nostra pagina cookie policy .
Privacy
Questi cookie ci consentono di offrirti un'esperienza personalizzata in base alla tua navigazione: