In seguito all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/217, con il quale il biossido di titanio sotto forma di polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a 10 μm è stato riconosciuto come sostanza cancerogena per inalazione (H351), e all’armonizzazione della classificazione ed etichettatura della sostanza, un consorzio di fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e distributori di biossido di titanio ha presentato ricorso per l’annullamento della decisione.

Con la sua sentenza, pronunciata in tre cause riunite, il Tribunale ha annullato il regolamento relativo alla classificazione e all’etichettatura del biossido di titanio.

Per maggiori informazioni potete consultare questo link.

Potete liberamente contattarci per approfondire la vostra situazione e richiedere supporto

Cookies Policy
Gestione dei cookies
I cookie ci aiutano a ricordarti, personalizzare la tua esperienza, distribuire offerte commerciali personalizzate e mostrarti più cose che pensiamo ti piaceranno. Per ulteriori informazioni sui cookie, visitare la nostra pagina cookie policy .
Privacy
Questi cookie ci consentono di offrirti un'esperienza personalizzata in base alla tua navigazione: